Statuto del Centro

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO “LE POLIZIE E IL CONTROLLO DEL TERRITORIO”

TRA

L’Università degli Studi di Milano, rappresentata dal Rettore Prof. Elio Franzini debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 17/01/2023

E

L’Università degli Studi di Genova, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Senato Accademico in data 27/2/2023 e del Consiglio di Amministrazione in data 28/2/2023.

E

L’Università degli Studi di Messina, rappresentata dal Rettore pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione in data in data 5/7/2023

E

L’Università degli Studi di Padova, rappresentata dalla Rettrice pro-tempore debitamente autorizzato a firmare il presente atto con delibera della Consulta del Territorio del 3/5/2023, del Senato Accademico del 9/5/2023 del Consiglio di Amministrazione -del 23/5/2023

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 (Costituzione)

È costituito, tramite convenzione tra le Università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di studi “Le polizie e il controllo del territorio“, con le seguenti Unità di ricerca:

Università degli Studi di Milano

– Dipartimento di Studi Storici, Via Festa del Perdono 7, 20122 Milano

– Dipartimento di Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale, via Festa del Perdono 7, 20122 Milano

Università degli Studi di Genova

– Unità presso Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST)

Università degli Studi di Messina

– Unità presso il Dipartimento di Scienze politiche e giuridiche

Università degli Studi di Padova

– Unità presso il Dipartimento di studi storici, geografici e dell’antichità (dISSGeA)

Altre Unità possono essere costituite secondo le modalità specificate nel successivo art. 13 della presente convenzione.

ARTICOLO 2 (Scopo del Centro)

Il Centro si propone di:

a) promuovere e svolgere attività di ricerca nell’ambito della storia delle polizie e, più in generale, del controllo del territorio e della criminalità. L’attività di ricerca del Centro ha come fine fondamentale di coinvolgere gli studiosi interessati a tali tematiche entro indirizzi di ricerca condivisi, cronologicamente ampi (dal medioevo all’età contemporanea), in grado di stimolare l’individuazione di nuove e utili linee interpretative;

b) organizzare momenti di confronto (seminari, attività e corsi di aggiornamento, convegni di studio nazionali ed internazionali), relativi ai temi di cui al punto a) del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni in vigore per l’Amministrazione universitaria;

c) promuovere il dibattito scientifico, curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali, riviste, indici bibliografici, e offrire adeguato supporto alla didattica in materia;

d) favorire lo scambio di informazioni tra ricercatori del settore, anche nel quadro di collaborazione con Istituti o Dipartimenti universitari, anche se non aderenti al Centro Interuniversitario; con organismi di ricerca nazionali e internazionali e con unità operative di ricerca costituite presso strutture di ricerca di enti pubblici e privati italiani e stranieri;

e) stimolare iniziative di collaborazione interdisciplinare;

f) creare ed incrementare i rapporti con le istituzioni nazionali e internazionali ufficialmente preposte a compiti di polizia e di controllo del territorio;

g) incrementare in ogni sua forma lo sviluppo della ricerca sulla storia delle polizie, sulla criminalistica e sulle modalità secondo le quali si articola il controllo del territorio;

h) collaborare in attività di ricerca e sviluppo con enti pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni e/o mediante iniziative di divulgazione scientifica, simposi, scuole

i) istituire premi o borse di ricerca per il raggiungimento degli scopi del Centro, nel rispetto della normativa vigente, purché i finanziamenti siano specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore.

ARTICOLO 3 (Sede Amministrativa)

Il Centro, in prima applicazione, ha la sede ufficiale di rappresentanza e nonché la sede amministrativa e contabile presso l’Università degli studi di Milano. La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

La gestione amministrativa e contabile è affidata al Dipartimento sede amministrativa del Centro, in accordo con le norme del Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Università di appartenenza.

ARTICOLO 4 (Adesioni al Centro)

Al Centro possono aderire i docenti e i ricercatori appartenenti alle Università convenzionate, che svolgono ricerca scientifica nei settori di interesse del Centro stesso, su domanda inoltrata al Direttore Scientifico, e da questi trasmessa al Consiglio Scientifico che ne delibera l’accettazione. Gli studiosi che vengono accettati dal Consiglio Scientifico entrano a fare parte dell’Assemblea degli aderenti al Centro. L’eventuale collaborazione con il Centro da parte di personale con competenze tecnico-scientifiche, necessarie allo svolgimento dei programmi di ricerca, è disposta con il consenso degli interessati e d’intesa con il Direttore di Dipartimento, sentiti i rispettivi Consigli di Dipartimento, o altri organi competenti.

Potranno infine collaborare alle attività del Centro borsisti di ricerca, dottorandi di ricerca o assegnisti delle Università convenzionate o di enti italiani e stranieri nonché di associazioni di ricerca pubblici o privati. Sempre previa approvazione del Consiglio Scientifico potranno altresì aderire a titolo individuale anche docenti – italiani o stranieri – non appartenenti alle Università convenzionate o fuori ruolo, nonché studiosi non strutturati che si riconoscano nelle finalità del Centro.

ARTICOLO 5 (Organi del Centro)

Organi del Centro sono: a) Il Consiglio Scientifico b) Il Direttore Scientifico

  1. c) L’Assemblea degli aderenti al Centro

ARTICOLO 6 (Il Consiglio Scientifico)

Il Consiglio Scientifico è composto da:

– un coordinatore di ogni singola unità – designato dall’organo competente;

– il Direttore di ciascuna struttura interessata, ovvero un suo delegato, scelto tra il personale docente appartenente all’unità di Ricerca del Centro.

Il Consiglio Scientifico è nominato con Decreto del Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, resta in carica per un triennio ed è rinnovabile per una volta.

Il Consiglio scientifico così costituito designa, con votazione a maggioranza dei presenti, il Direttore scientifico tra i professori ordinari e associati facenti parte del Consiglio stesso quali membri con voto deliberante. La designazione può avere luogo anche tramite procedura elettronica.

Il Consiglio scientifico può cooptare, quali membri con voto consultivo, personalità scientifiche ed esperti e i rappresentanti di organismi pubblici o privati che collaborano con l’attività del Centro. Il numero dei membri consultivi non può essere superiore ad un terzo dei membri del Consiglio con voto deliberativo. Il Consiglio scientifico:

a) individua e approva le linee dell’attività scientifica del Centro, ne definisce la traduzione in appositi programmi di ricerca e delibera per quanto di competenza il piano economico-finanziario annuale delle attività del Centro, sentita l’Assemblea degli aderenti al Centro;

b) approva, entro due mesi dalla scadenza dell’esercizio, il rendiconto consuntivo ed una relazione sulle attività svolte, predisposti dal Direttore, sulla base della documentazione relativa all’attività scientifica delle Unità di ricerca; approva inoltre il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa, predisposto dal Direttore;

c) delibera, per quanto di competenza, sulle questioni riguardanti l’amministrazione dei fondi del Centro;

d) delibera, per quanto di competenza, sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;

e) formula richieste di finanziamento e dispone, per quanto di competenza, sulla utilizzazione delle attrezzature in dotazione al Centro;

f) vaglia e delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro;

g) indice, alla scadenza del mandato, una conferenza scientifica sull’attività del Centro;

h) delibera su altri argomenti, sottoposti al suo esame dal Direttore scientifico o da almeno un terzo dei suoi componenti;

i) delibera in merito alla costituzione di nuove unità di ricerca, previa approvazione della proposta da parte delle Università convenzionate; Il Consiglio Scientifico è convocato per l’approvazione del piano di spesa e di rendiconto consuntivo, nonché ogni volta che il Direttore scientifico lo reputi necessario o che sia richiesto da un terzo dei suoi componenti e comunque almeno 1 volta all’anno. La convocazione è trasmessa dal Direttore scientifico per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, con indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno e con un anticipo di almeno 10 giorni. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso.

Per la validità delle adunanze del Consiglio è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti con voto deliberativo.

Le adunanze possono svolgersi anche per via telematica in modalità di videoconferenza.

Le relative deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Direttore scientifico o di chi ne fa le veci.

ARTICOLO 7 (Il Direttore Scientifico)

Il Direttore scientifico è nominato dal Rettore dell’Università dove ha sede amministrativa il Centro, su designazione del Consiglio Scientifico.

Il Direttore scientifico dura in carica un triennio e può essere rieletto nel triennio immediatamente successivo ma, in ogni caso, non più di due volte consecutive. Il Direttore scientifico svolge le seguenti funzioni:

a) rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;

b) convoca e presiede il Consiglio Scientifico e l’Assemblea degli aderenti;

c) coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro e che non siano attribuite al Consiglio scientifico o all’Assemblea degli aderenti;

d) propone al Consiglio Scientifico, prima dell’inizio dell’esercizio, il programma di attività del Centro e il relativo piano di spesa;

e) sottopone al Consiglio Scientifico, al termine dell’esercizio, il rendiconto consuntivo nonché una relazione sulle attività svolte dal Centro nell’anno trascorso;

f) promuove, d’intesa con il Consiglio Scientifico, periodici seminari sugli obiettivi del Centro e rassegne sullo stato dell’attività scientifica di esso per tutto il personale del Centro stesso;

g) informa annualmente le Università aderenti per quanto concerne sia l’attività svolta sia i programmi di sviluppo futuri.

Nell’eventualità di trasferimento del docente ad altro Ateneo il Consiglio Scientifico provvederà a designare un nuovo Direttore.

ARTICOLO 8 (L’assemblea degli aderenti al Centro)

L’Assemblea è convocata e presieduta dal Direttore Scientifico; essa si riunisce di norma una volta all’anno, anche in videoconferenza o con modalità telematica che assicuri il rispetto del principio di collegialità delle decisioni, per valutare l’attività complessiva del Centro e formulare eventuali proposte da presentare al Consiglio Scientifico. L’Assemblea propone agli Atenei convenzionati le modifiche alla presente convenzione, anche sentito il Consiglio Scientifico, secondo le modalità di cui all’art. 11.

ARTICOLO 9 (Collaborazioni esterne)

Per il perseguimento delle proprie finalità, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne, su delibera del Consiglio Scientifico, nel rispetto della normativa statutaria e regolamentare di ciascun Ateneo e con determinazione dei periodi di utilizzo, mediante:

– utilizzazione dei borsisti assegnati o distaccati dalle Università convenzionate o dal CNR o da altri enti italiani o stranieri;

– collaborazione di borsisti e ricercatori di altri enti o associazioni di ricerca pubblici e privati;

– collaborazione del personale di ricerca degli Enti presso i quali siano eventualmente collocate Unità del Centro.

Qualora il Centro si avvalga dell’opera di personale, borsisti o ricercatori esterni alle Università convenzionate, è fatto obbligo al Direttore di far contrarre idonee polizze assicurative per infortunio e RC.

ARTICOLO 10 (Finanziamenti e Amministrazione)

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

– dal Ministero dell’Università e della Ricerca;

– da eventuali contributi straordinari delle Università aderenti, erogati su base facoltativa. In nessun caso, le attività del Centro possono dare luogo a obblighi di finanziamenti da parte delle Università aderenti;

– da altri Ministeri;

– dal C.N.R.;

– da altri Enti Pubblici di Ricerca; da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o

Associazioni, nazionali, estere, internazionali;

– da organismi e Istituti internazionali;

– da piani di settore e/o altri fondi pubblici per la ricerca finalizzata;

– da soggetti privati.

I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all’Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso. I finanziamenti, su proposta o con il consenso del Consiglio Scientifico del Centro, possono essere versati alle Unità di Ricerca di cui il Centro si compone e gestiti direttamente dalle stesse, per il tramite dei Dipartimenti, o altro organo competente, aderenti alle Università convenzionate.

La gestione amministrativa e contabile del Centro è effettuata secondo le disposizioni del Regolamento di Amministrazione finanziaria e contabile vigente presso l’Università sede amministrativa del Centro o presso l’Università che gestisce il finanziamento.

ARTICOLO 11 (Modifiche della convenzione)

L’assemblea degli aderenti, anche sentito il Consiglio Scientifico, può proporre modifiche alla presente Convenzione da far approvare dalle Università convenzionate.

ARTICOLO 12 (Durata e Recesso)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 6 (sei) anni, rinnovabili, per uguale periodo, su proposta del Consiglio Scientifico, sentita l’Assemblea degli aderenti, da far approvare agli Atenei partecipanti. È ammesso il recesso di ciascuna Università previa disdetta da inviare almeno 2 (due) mesi prima della fine dell’esercizio finanziario, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata diretta al Direttore Scientifico del Centro, che la sottopone alla presa d’atto del Consiglio Scientifico.

ARTICOLO 13 (Adesioni ulteriori)

Al Centro possono aderire altre Università, Dipartimenti, singoli docenti, collaboratori e laureati frequentatori, previa deliberazione del Consiglio Scientifico adottata a maggioranza dei suoi componenti.

Tali nuove ammissioni, solo se comportanti la costituzione di nuove Unità di Ricerca, saranno sottoposte anche all’approvazione delle Università convenzionate, nonché formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ARTICOLO 14 (Scioglimento del Centro)

Il Centro si scioglie:

a) per scadenza del termine della convenzione;

b) anticipatamente, per il conseguimento delle sue finalità, accertato e valutato

dal Consiglio Scientifico;

c) anticipatamente, su proposta del Consiglio Scientifico;

d) anticipatamente, per il venir meno della pluralità delle Università

Convenzionate (riduzione ad uno degli Atenei interessati);

e) anticipatamente, per sopravvenuti impedimenti di funzionamento, dovuti a gravi e persistenti motivi.

Le risorse finanziarie assegnate in forma indivisa al Centro sono ripartite fra le Università convenzionate, in proporzione al relativo apporto, con deliberazione del consiglio scientifico, mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiscono nel patrimonio degli stessi.

ARTICOLO 15 (Tutela della Salute e Sicurezza sul Luogo del Lavoro)

Il Direttore del Centro ha l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi tramite un’attività di coordinamento di tutti i soggetti aderenti al medesimo Centro.

Le Università aderenti al Centro sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all’applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del centro ospitati presso la propria sede di competenza.

ARTICOLO 16 (Coperture assicurative)

Ogni Università convenzionata garantisce l’adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto in attuazione della presente Convenzione. Ciascuna Università convenzionata provvede alla copertura assicurativa di legge per il personale interessato in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l’attività di cui alla presente Convenzione. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio.

Il personale interessato, prima dell’accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il servizio di prevenzione e protezione dell’Università ospitante e con il responsabile dell’attività didattica e di ricerca in laboratorio al fine di definire le misure da adottare nell’ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.

Il personale di ciascuna delle Università convenzionate, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell’Università ospitante, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.

Ciascuna Università convenzionata garantisce la copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile. Il personale di ciascuna Università convenzionata non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispongono le altre Università convenzionate al Centro senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.

Prima dell’inizio delle attività o al verificarsi di una variazione, ogni Dipartimento afferente al Centro comunica al proprio Ateneo l’elenco del personale autorizzato a svolgere attività di ricerca presso i locali delle Università convenzionate e partner nello svolgimento delle attività di ricerca. Ogni Ateneo comunica il rispettivo elenco e le sue variazioni alle altre Università interessate.

ARTICOLO 17 (Obblighi di riservatezza)

Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti e collaboratori al Centro a seguito e in relazione alle attività oggetto del medesimo.

ARTICOLO 18 (Diritto di proprietà intellettuale)

Il Direttore assicura che sia data adeguata rilevanza alle Università aderenti, ai Dipartimenti di afferenza ed ai Professori e Ricercatori coinvolti nella realizzazione di specifici progetti scientifici collaborativi.

Il Consiglio Scientifico può farsi promotore, presso le Università coinvolte, del deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, sulla base degli effettivi apporti delle Università aderenti, fermi restando i diritti morali riconosciuti dalla legge agli inventori.

In ogni caso, salva contraria pattuizione, la proprietà intellettuale relativa alle metodologie ed agli studi, frutto di progetti scientifici collaborativi, è riconosciuta sulla base dell’apporto degli aventi diritto di ciascuna Università aderente.

Per quanto riguarda la proprietà dei prodotti, frutto dei progetti scientifici collaborativi, essa è oggetto di specifica pattuizione all’interno di specifici accordi.

ARTICOLO 19 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento dei reciproci dati personali unicamente per le finalità connesse all’esecuzione della presente convenzione, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR), al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. e ai provvedimenti dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Con separato accordo saranno definite le rispettive responsabilità laddove dalla presente convenzione derivassero finalità di trattamento dei dati personali condivise.

ARTICOLO 20 (Registrazione e firma)

La presente convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna parte sottoscrivente) sarà registrata in caso d’uso, ai sensi del DPR 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della parte richiedente.

ARTICOLO 21 (Foro competente)

Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione e/o esecuzione della presente convenzione, le Parti, in assenza di una definizione amichevole, potranno adire il Foro individuato quale competente in base alla legge.

ARTICOLO 22 (Spese, bollo e firma digitale)

La presente convenzione, in unico originale, è firmata digitalmente ex 24, commi 1 e 2, del Codice dell’Amministrazione digitale (C.A.D.) – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’Ateneo sede amministrativa del Centro (autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate di Milano) sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.

La Convenzione, sottoscritta mediante firma digitale e conservata agli atti dalle Università stipulanti, entra in vigore a partire dalla data dell’ultima sottoscrizione.